Legge Regione Abruzzo n. 17/97

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle Capanne a Tholos e delle Case in Terra Cruda

ART. 1

La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e dalle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.
A tal fine la Regione individua le capanne Tholos e delle case di terra cruda ed i loro intorno, compreso il tratto di terreno che concorre a formare il quadro d’insieme , quali beni culturali primari.
La Giunta regionale, entro 180 giorni, attraverso il Servizio BB. AA., predisporrà un apposito censimento ed una conseguente schedatura ed adotterà una specifica normativa.
ART. 2

Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per le capanne a tholos e delle case di terra cruda, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, progetti di recupero e di utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.
ART. 3

A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative ed altri soggetti pubblici e privati, devono presentare richiesta all’Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.
Alla Richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari ed il costo complessivo dell’ intervento.
ART. 4

Le domande verranno selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla legge regionale n. 44/78 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità ambientale, la congruenza funzionale ed economica.
ART. 5

Per ogni intervento la Regione concede un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo complessivo analiticamente documentato.
Il predetto contributo viene liquidato per il 40% entro trenta giorni dalla selezione di cui al precedente articolo 4 ed il restante 60% entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta realizzazione delle opere, di cui al comma secondo del successivo articolo 6.
La predetta comunicazione deve essere accompagnata dalla rendicontazione e certificazione delle spese, così come disposto dalla L.R. n. 22/1986.
I predetti contributi vengono concessi tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
ART. 6

I progetti di cui all’art.2 devono essere realizzati entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta Regionale – Assessorato Urbanistica e Beni Ambientali – l’avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.
ART. 7

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1997 in lire 200 milioni si provvede ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale di Contabilità n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n.11 dell’elenco n.4 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’esercizio 1996.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’esercizio 1997, è istituito ed iscritto ( al settore 29 titolo II Cat. 4 Sez. 8 ) il capitolo 292439 con la denominazione Contributo per il recupero e la valorizzazione della capanne a tholos e delle case di terra cruda con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 200 milioni.

 

By | 2023-03-04T11:05:41+00:00 Febbraio 22nd, 2017|Categories: Leggi in vigore Regionale, Legislazione Regionale|0 Commenti

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