{"id":1567,"date":"2017-02-22T15:00:29","date_gmt":"2017-02-22T15:00:29","guid":{"rendered":"http:\/\/casediterra.com\/?p=1567"},"modified":"2023-03-04T11:05:41","modified_gmt":"2023-03-04T11:05:41","slug":"legge-regione-abruzzo-n-1797","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/casediterra.com\/web\/legge-regione-abruzzo-n-1797\/","title":{"rendered":"Legge Regione Abruzzo n. 17\/97"},"content":{"rendered":"<p><strong>Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle Capanne a Tholos e delle Case in Terra Cruda<\/strong><\/p>\n<p>ART. 1<\/p>\n<p>La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e dalle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.<br \/>\nA tal fine la Regione individua le capanne Tholos e delle case di terra cruda ed i loro intorno, compreso il tratto di terreno che concorre a formare il quadro d&#8217;insieme , quali beni culturali primari.<br \/>\nLa Giunta regionale, entro 180 giorni, attraverso il Servizio BB. AA., predisporr\u00e0 un apposito censimento ed una conseguente schedatura ed adotter\u00e0 una specifica normativa.<br \/>\nART. 2<\/p>\n<p>Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per le capanne a tholos e delle case di terra cruda, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, progetti di recupero e di utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.<br \/>\nART. 3<\/p>\n<p>A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative ed altri soggetti pubblici e privati, devono presentare richiesta all&#8217;Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.<br \/>\nAlla Richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari ed il costo complessivo dell&#8217; intervento.<br \/>\nART. 4<\/p>\n<p>Le domande verranno selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla legge regionale n. 44\/78 e successive modificazioni, che ne verificher\u00e0 la compatibilit\u00e0 ambientale, la congruenza funzionale ed economica.<br \/>\nART. 5<\/p>\n<p>Per ogni intervento la Regione concede un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo complessivo analiticamente documentato.<br \/>\nIl predetto contributo viene liquidato per il 40% entro trenta giorni dalla selezione di cui al precedente articolo 4 ed il restante 60% entro 30 giorni dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta realizzazione delle opere, di cui al comma secondo del successivo articolo 6.<br \/>\nLa predetta comunicazione deve essere accompagnata dalla rendicontazione e certificazione delle spese, cos\u00ec come disposto dalla L.R. n. 22\/1986.<br \/>\nI predetti contributi vengono concessi tenendo conto dell&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande.<br \/>\nART. 6<\/p>\n<p>I progetti di cui all&#8217;art.2 devono essere realizzati entro due anni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.<br \/>\nI soggetti interessati devono comunicare alla Giunta Regionale &#8211; Assessorato Urbanistica e Beni Ambientali &#8211; l&#8217;avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.<br \/>\nART. 7<\/p>\n<p>All&#8217;onere derivante dall&#8217;applicazione della presente legge, valutato per l&#8217;anno 1997 in lire 200 milioni si provvede ai sensi dell&#8217;art. 38 della Legge Regionale di Contabilit\u00e0 n. 81\/1977, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n.11 dell&#8217;elenco n.4 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l&#8217;esercizio 1996.<br \/>\nNello stato di previsione della spesa del Bilancio per l&#8217;esercizio 1997, \u00e8 istituito ed iscritto ( al settore 29 titolo II Cat. 4 Sez. 8 ) il capitolo 292439 con la denominazione Contributo per il recupero e la valorizzazione della capanne a tholos e delle case di terra cruda con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 200 milioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle Capanne a Tholos e delle Case in Terra Cruda ART. 1 La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e dalle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false},"categories":[64,60],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1567"}],"collection":[{"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1567"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1567\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1762,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1567\/revisions\/1762"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/casediterra.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}