Abbiamo trascritto i resoconti dell’attività parlamentare delle Commissioni che stanno esaminando i PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA NEL TESTO UNIFICATO C. 2347 LION E C. 4019 COSSA.
Ad oggi abbiamo questo quadro:
• Commissione X ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Esame e Conclusione – Nulla Osta
• Commissione VI FINANZE: Esame e Conclusione – Parere Favorevole con Osservazione
• Commissione VII CULTURA: Esame e Conclusione – Parere Favorevole con Osservazione
• Commissione XII AFFARI SOCIALI: Esame e Rinvio – Parere Favorevole
• Commissione XI LAVORO: Esame e Conclusione – Parere Contrario
• Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI: Esame e Conclusione – Parere Favorevole
Vi ricordiamo che l’iter del provvedimento può essere seguito entrando nel sito della Camera (www.camera.it) e
nei siti di Marco LION e Michele COSSA.
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Come potrete leggere su 6 pareri abbiamo un parere contrario e diversi pareri che propongono delle osservazioni. Particolarmente allarmanti per la distanza e la mancanza di sensibilità i pareri espressi dalla Commissione Cultura e Attività Produttive. Per il voto della Commissione Lavoro non c’è che dire: stavano pensando ad altro! Particolare e confortante l’approccio della Commissione Affari Sociali. Al contrario il parere della Commissione Affari Costituzionali appare un po’ troppo professorale.
Però, come ci hanno ricordato Lion e Cossa nell’incontro di Solarussa lo scorso 29 gennaio, comunque si sta andando avanti. Potranno esserci problemi legati ai tempi di fine legislatura, ma indubbiamente il passaggio alla Commissione Bilancio potrà rappresentare un momento importante per rifare il punto della situazione.
IL TESTO INTEGRALE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI IN TERRA CRUDA. TESTO UNIFICATO C. 2347 LION E C. 4019 COSSA .
CAMERA Commissione X ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Relatore LAZZARI Luigi (FI)
Seduta del 28/09/2004
Esame e conclusione – Nulla osta
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Luigi LAZZARI (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame, frutto dell’unificazione di due proposte di legge, ha la finalità di promuovere e sostenere l’edificazione di costruzioni in terra cruda, materiale composto da argilla impastata con sabbia o ghiaia fine e, a seconda delle tecniche, con paglia. In Italia sono presenti, in ambito sia urbano che rurale, numerose costruzioni in terra cruda, in diverse regioni: Sardegna, Piemonte, Marche, Abruzzo e nel territorio compreso tra Tortona, Novi Ligure e Alessandria dove le case in terra cruda rappresentano quasi il 30 per cento. I vantaggi di tale tecnica costruttiva, sottolineati dalle relazioni alle originarie proposte di legge, possono essere così sintetizzati: ridotto impatto ambientale, poiché non sono richiesti né processi di lavorazione complessi e inquinanti, né l’uso di solventi, né cotture ad alte temperature; contenuti costi di costruzione dovuti principalmente all’eliminazione dei costi di trasporto del materiale per la sua diretta reperibilità nel luogo stesso di costruzione; stabilità termica dell’edificio consentita dalla capacità dell’argilla di mantenere all’interno della casa un microclima costante, regolando l’umidità e la temperatura; elevata resistenza al fuoco per le caratteristiche stesse del materiale; alto grado di isolamento acustico.
Si segnala che negli ultimi anni alcune amministrazioni pubbliche, a livello sia regionale che locale, si sono impegnate nel promuovere operazioni di censimento e di recupero del costruito in terra cruda. È il caso della regione Abruzzo, che ha approvato due leggi regionali finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle case in terra cruda (legge regionale n. 17 del 1997 e n. 5 del 2001), e del Piemonte dove è stata presentata una proposta di legge regionale con la medesima finalità (proposta n. 7345).
L’articolo 1 indica le finalità della legge, volta, come si è detto, a promuovere e sostenere l’edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l’incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di tali manufatti.
L’articolo 2 definisce l’edificazione in terra cruda, mentre l’articolo 3 elenca i compiti attribuiti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali. In particolare, lo Stato: a) incentiva l’edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo apposite misure di sostegno finanziario; b) effettua il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale; c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università degli studi italiane e straniere. Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, questi possono programmare interventi diretti in particolare a: a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l’Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda; b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell’edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda; c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda; d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.
L’articolo 4 prevede la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita Commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di individuare i presupposti e le modalità di natura tecnica per la realizzazione di edifici in terra cruda. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, sentite le proposte definite dalla Commissione all’esito dei propri lavori, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti specificherà, con proprio decreto, le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda e disciplinerà i casi per i quali è ammesso l’inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica.
Con l’articolo 5 si prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, le cui risorse sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, la dotazione del Fondo è di 2 milioni di euro annui, cui si provvede, ai sensi dell’articolo 6, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tralasciando ogni valutazione in ordine all’effettiva rilevanza della materia oggetto del provvedimento, rileva come le competenze proprie della X Commissione siano coinvolte in misura assai marginale dalla materia in esame. Formula pertanto una proposta di parere nella forma del nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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CAMERA Commissione VI FINANZE
Relatore SCHERINI Gianpietro (FI)
Seduta del 28/09/2004
Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione
(Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2347 Lion e C. 4019 Cossa ed altri, recante provvedimenti per le costruzioni in terra cruda, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Il provvedimento in esame mira, come precisa l’articolo 1, comma 1, a promuovere le attività di edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione degli immobili già costruiti con tale modalità, sia incentivando – in determinate aree geografiche – l’edificazione di nuove costruzioni, sul presupposto che tale tecnica meglio possa rispondere alle attuali esigenze di salubrità, compatibilità ambientale e risparmio energetico.
L’articolo 2 chiarisce che per “edificazione in terra cruda” deve intendersi l’insieme delle tecniche costruttive caratterizzate, essenzialmente, dall’impiego di materia prima costituita da terre argillose, eventualmente frammiste a sostanze stabilizzanti e fibre naturali, il cui essiccamento avvenga senza ricorrere a processi di cottura. La norma stabilisce, peraltro, che detta materia può essere impiegata sia per strutture portanti sia per elementi di completamento o di finitura.
L’articolo 3 delinea il riparto di competenze in materia tra Stato, regioni ed enti locali. In particolare, il comma 1 stabilisce i compiti dello Stato, precisando in primo luogo che esso è chiamato ad incentivare l’edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche mediante apposite misure di sostegno finanziario, nell’ambito delle risorse stanziate dall’articolo 5. Si prevede inoltre l’effettuazione, nell’ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, del censimento e del monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale di tale patrimonio. Lo Stato promuove inoltre e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale sulle problematiche oggetto della legge, anche in collaborazione con le università italiane e straniere.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che le regioni e gli enti locali possano programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. Tali attività possono essere in particolare dirette a disporre, anche in concorso con lo Stato e con l’Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda. Inoltre si prevedono “forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell’edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda”.
Le regioni e gli enti locali possono altresì promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale in materia, nonché disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.
Al riguardo osserva come il riferimento alle “altre agevolazioni” ed alle “ulteriori strumenti di incentivazione” appaia piuttosto generico, non risultando chiaro se esso comprenda anche incentivazioni di carattere fiscale. Al riguardo parrebbe pertanto opportuno precisare meglio il senso di tale disposizione.
L’articolo 4 prevede in primo luogo l’istituzione, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un’apposita commissione di lavoro, con il compito di provvedere alla individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina della costruzione di edifici in terra cruda.
Il comma 2 dello stesso articolo affida poi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’emanazione di un decreto avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentita la citata commissione di lavoro, per disciplinare i casi per i quali è ammesso l’inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica e stabilisce inoltre le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda.
L’articolo 5 comma 1, istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, al fine di contribuire all’attuazione degli interventi dei cui all’illustrato articolo 3.
L’articolo 5 comma 2, stabilisce che le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, “proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime”.
Il comma 3 del medesimo articolo 5 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili, nonché le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo.
Il comma 4 prevede, per gli anni 2005 e 2006, che la dotazione del Fondo di cui al comma 1 sia determinata in 2 milioni di euro annui, stabilendo altresì che, a decorrere dall’anno 2007, al rifinanziamento del Fondo si provveda in sede di legge finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
ALLEGATO 1
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abbinate, recante <<Provvedimenti per le costruzioni in terra cruda>>, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire se tra le altre agevolazioni e gli ulteriori strumenti di incentivazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e d), siano comprese anche incentivazioni di carattere fiscale.
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CAMERA Commissione VII CULTURA
Relatore SPINA DIANA Domenicantonio (FI)
Seduta del 05/10/2004
Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, osserva preliminarmente che per edificazione in terra cruda si intende l’insieme delle tecniche costruttive che impiegano come materia prima terre argillose con aggiunta di stabilizzanti, ghiaia piccola e fibre naturali e che essa viene impiegata sia per le strutture portanti che per le opere di completamento e di finitura. Sottolinea quindi che il testo in titolo ha appunto la finalità di sostenere tale tipologia di edificazione, sia attraverso la tutela e il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia attraverso l’incentivazione, in determinate aree geografiche, di manufatti che meglio possono rispondere ad esigenze di sviluppo sostenibile, di contenimento dei costi edilizi, di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti abitativi.
Rileva che tale tecnica edilizia, in verità, si rinviene, in forma variegata e tuttavia evidente, solo in alcune regioni, quali la Sardegna, il Piemonte e l’Abruzzo, nelle quali è stata peraltro ampiamente disciplinata e incentivata (specie in Sardegna attraverso i Programmi operati regionali).
L’articolo 3 disciplina in modo articolato le competenze dello Stato e delle regioni. In particolare lo Stato ha compiti di incentivazione e recupero, che esercita attraverso le risorse di un apposito fondo, istituito dal successivo articolo 5; esso inoltre effettua il monitoraggio e il censimento del patrimonio esistente e promuove attività di studio anche in collaborazione con le università italiane e straniere. Le regioni dispongono, anche in concorso con lo Stato e con l’Unione europea, agevolazioni e incentivi finanziari anche alle imprese di settore e promuovono iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale.
Esprime quindi alcune perplessità sul testo in esame, perplessità rafforzate dal parere contrario più volte espresso dal Governo nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, in ragione del fatto che in un Paese ad elevato rischio sismico, quale l’Italia, si introdurrebbe una tecnica costruttiva che, nonostante abbia raggiunto un buon grado di maturità tecnica, non si allinea ancora ai severi parametri previsti dalla normativa antisismica vigente.
Altro profilo problematico è rappresentato, a suo giudizio, dalla potenziale lesione della competenza in materia edilizia e urbanistica assegnata dall’articolo 117 della Costituzione alle regioni. Osserva peraltro che l’articolo 4 prevede l’emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un decreto, avente “natura non regolamentare”, che dovrebbe nel dettaglio stabilire norme tecniche di edilizia.
Per quel che concerne i profili più direttamente attinenti alle competenze della Commissione, ritiene che le disposizioni recate dall’articolo 1 del testo in titolo siano poco convincenti, considerato che la tutela del patrimonio edilizio in terra cruda non appare, almeno nella maggior parte delle regioni, degno di tutela per il modesto pregio storico-paesaggistico.
Ritiene invece apprezzabile il previsto coinvolgimento delle università nelle attività di studio nella materia.
Sottolinea quindi che, complessivamente, il provvedimento appare rivolto al contenimento dei costi di costruzione di energia, piuttosto che alla tutela di un bene annoverabile nel patrimonio culturale nazionale.
Conclusivamente, pur tenendo conto dei profili problematici evidenziati, che peraltro investono solo marginalmente le competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con un’osservazione, tesa a sottolineare l’opportunità del coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali anche ai fini della definizione delle aree geografiche ove il patrimonio edilizio in terra cruda esistente possa essere ritenuto degno di tutela (vedi allegato).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abb., recante provvedimenti per le costruzioni in terra cruda;
valutato favorevolmente il testo che, attraverso la tutela e la valorizzazione di tale tecnica costruttiva, persegue finalità particolarmente apprezzabili, quali l’incentivazione dello sviluppo sostenibile e il miglioramento della salute pubblica e in particolare della salubrità degli ambienti abitativi;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione:
all’articolo 4, si valuti l’opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell’individuazione delle aree geografiche nazionali in cui sottoporre a tutela il patrimonio edilizio in terra cruda esistente.
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CAMERA Commissione XII AFFARI SOCIALI
Relatore Giacomo BAIAMONTE ( FI)
Seduta del 26 e 27/10/2004
Esame e rinvio – Parere favorevole
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Giacomo BAIAMONTE (FI), relatore, ricorda che il testo unificato sul quale la Commissione Affari sociali è chiamata ad esprimere il parere è volto, come enunciato all’articolo 1, a promuovere e sostenere l’edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l’incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di manufatti.
Precisa quindi che per “edificazione in terra cruda”, in base alla definizione recata dall’articolo 2 del provvedimento in esame, si intende un insieme di tecniche costruttive, tradizionali o innovative, di ridotto impatto ambientale, in quanto non richiedono procedimenti di lavorazione complessi ed inquinanti, aventi costi di produzione contenuti e che assicurano un alto grado di isolamento acustico. Si tratta pertanto di tecniche di costruzione il cui impiego consente di contribuire indirettamente al mantenimento del benessere di quanti abitano gli edifici con esse costruiti.
Al riguardo, evidenzia che numerose sono le iniziative e sperimentazioni volte alla reintroduzione delle costruzioni in terra cruda, dovute prevalentemente sia ai contenuti costi di realizzazione rispetto alle tecniche costruttive tradizionali, sia alle caratteristiche intrinseche di tale materiale, cui le moderne tecnologie hanno consentito di raggiungere crescenti standard di sicurezza, resistenza e durata. I vantaggi, sottolineati dalla stessa relaziona alla proposta di legge in esame, possono essere sintetizzati, come già rilevato, nel ridotto impatto ambientale, nei costi di costruzione contenuti, nella stabilità termica dell’edificio, nell’elevata resistenza al fuoco e nell’alto grado di isolamento acustico.
Evidenziato che l’edificazione in terra cruda ha una radicata tradizione in alcune aree del paese (in particolare, nelle regioni Piemonte, Sardegna, Marche e Abruzzo) e dunque la sua incentivazione consente anche di contribuire al recupero di edifici storici, ricorda inoltre che in campo internazionale, il settore delle costruzioni in terra cruda ha raggiunto un elevato grado di maturità tecnica. La Svizzera, in particolare, possiede tre codici pratici che riguardano le tecniche e i metodi per le costruzioni in terra e le proprietà dei materiali utilizzati e l’Università di Zurigo, di concerto con l’organizzazione tedesca Dachverband Lehm, sta elaborando un atlante e un manuale sulla costruzione in terra, nonché delle prove sulle caratteristiche termiche, acustiche, di resistenza al fuoco e alle forze meccaniche di questo materiale nelle varie forme in cui è utilizzato.
Rileva quindi che l’articolo 3 del testo in esame definisce i compiti rispettivamente dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ordine alla realizzazioni delle finalità perseguite dal provvedimento, mentre l’articolo 4 prevede che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la commissione di esperti del settore delle costruzioni in terra cruda istituita presso lo stesso dicastero dei lavori pubblici, a disciplinare i casi per i quali è ammesso l’inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti anche per interventi edilizi in zona sismica ed a stabilire le norme tecniche per la costruzione di edifici in terra cruda.
L’articolo 5 dispone l’istituzione di un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, mentre l’articolo 6 individua le modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri.
In conclusione, considerato che il testo in esame investe i profili di competenza della Commissione Affari sociali in modo solo marginale, ossia nel senso che l’utilizzo dell’edificazione in terra cruda può rispondere alla crescente richiesta di qualità abitativa in vista del contributo che ciò può recare alla promozione del benessere dell’individuo, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.
Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Commissione prosegue l’esame rinviato nella seduta del 26 ottobre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2004 è stata svolta la relazione ed il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.
Piergiorgio MASSIDDA (FI) concorda sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, rilevando che il provvedimento è volto a valorizzare e promuovere l’edificazione in terra cruda, un materiale di uso tradizionale in diverse regioni italiane, tra cui la Sardegna, e che possiede requisiti superiori ad altre tecniche edilizie di costo sensibilmente più elevato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
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CAMERA Commissione XI LAVORO
Relatore GALLI Daniele (FI)
Seduta del 03 e 11/11/2004
Esame e conclusione – parere contrario
La Commissione inizia l’esame.
Daniele GALLI (FI), relatore, ricorda che il testo unificato in esame ha la finalità di promuovere e sostenere l’edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l’incentivazione alla produzione di manufatti che meglio possono rispondere alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, di risparmio e controllo energetico, di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti confinanti. Per “edificazione in terra cruda” si intende l’insieme delle tecniche costruttive, tradizionali o innovative, che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura. Le tecniche di costruzione in terra cruda consentono di limitare l’uso di materiali a forte contenuto chimico e di incentivare l’indotto derivante da iniziative locali (esistono esemplari di case di terra cruda nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Friuli, Umbria e Basilicata e numerose regioni hanno predisposto incentivi per il recupero degli esemplari presenti sul proprio territorio). Tuttavia, nel corso dell’esame nella sede della Commissione di merito, sono state sollevate perplessità in ordine all’effettiva resistenza alle sollecitazioni sismiche di elevata intensità. Il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una nota recante il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in cui si sottolinea che la tecnica costruttiva in terra cruda, ove attuata in altre nazioni esposte all’attività sismica, ha mostrato evidenti limiti in termini di resistenza strutturale: in Messico ed in Salvador gli edifici realizzati con tale tecnica hanno subito i maggiori danni, con numerosi crolli e rilevante numero di vittime. Ricorda poi il recente terremoto in Iran, che ha interamente distrutto un’intera area costruita con criteri inadeguati dal punto di vista sismico. L’articolo 3 ripartisce le funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. L’articolo 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un’apposita commissione di lavoro composta da sei riconosciuti esperti del settore delle costruzioni in terra cruda, quattro individuati tra i docenti delle facoltà di architettura e ingegneria delle Università italiane e due individuati tra le maggiori associazioni di bioedilizia italiane, con il compito di provvedere alla individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina della costruzione di edifici in terra cruda. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione di esperti provvede a consegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Consiglio superiore dei lavori pubblici l’esito dei propri lavori ed in particolare una proposta di norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda e una proposta di disciplina dei casi per i quali è ammesso l’inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la citata commissione provvede a disciplinare i casi per i quali è ammesso l’inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica e stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda.L’articolo 5 prevede che presso il Ministero dell’economia delle finanze sia istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda. L’articolo 6 reca infine la norma di copertura finanziaria.
Ritenendo improprio intervenire per legge al fine di favorire un materiale rispetto ad un altro, preannuncia il proprio orientamento contrario al provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
Daniele GALLI (FI), relatore, evidenziato come non sussistano elementi tecnici a sostegno di un trattamento di favore per le costruzioni in terra cruda rispetto a quelle effettuate con altri materiali, formula una proposta di parere contrario.
Aldo PERROTTA (FI), apprezzate le considerazioni del relatore, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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CAMERA Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI
Relatore AMICI Sesa (DS-U),
Seduta del 25/11/2004
Esame e conclusione – Parere favorevole
Il Comitato inizia l’esame.
Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante provvedimenti per le costruzioni di terra cruda, come risultante a seguito dell’approvazione di emendamenti nel corso dell’esame in sede referente. Rileva quindi che le disposizioni recate dal testo in esame, essendo finalizzate a promuovere e sostenere l’edificazione in terra cruda, appaiono riconducibili alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica, che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004, è da ritenersi ascrivibile nell’ambito della materia “governo del territorio”, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all’ambito materiale cui sembrano riconducibili le disposizioni in esame, osserva inoltre che il provvedimento appare altresì perseguire finalità di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117. Fa quindi presente che il provvedimento presenta taluni profili di criticità. In particolare, ritiene censurabile la disposizione recata del secondo comma dell’articolo 4 che, non potendo essere ascritta nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che interpreta restrittivamente il disposto della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attribuire una competenza di tipo normativo di dettaglio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in un ambito materiale riservato alla potestà normativa delle regioni, fatta salva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato, appare lesiva del disposto del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Rileva infine che il disposto l’articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, a destinazione vincolata in un ambito materiale attribuito alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, non appare conforme al disposto dell’articolo 119, come interpretato dalla Corte Costituzionale. Alla luce delle predette considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 2).
ALLEGATO 2
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2347 e abb., recante provvedimenti per le costruzioni di terra cruda, come risultante a seguito dell’approvazione di emendamenti nel corso dell’esame in sede referente, rilevato che le disposizioni recate dal testo in esame, essendo finalizzate a promuovere e sostenere l’edificazione in terra cruda, appaiono riconducibili alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica, che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004, è da ritenersi ascrivibile nell’ambito della materia “governo del territorio”, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, osservato altresì che il provvedimento appare altresì perseguire finalità di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117, rilevato l’articolo 4, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire, sulla base delle proposte formulate dall’apposita Commissione prevista dallo stesso articolo, norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, ritenuto che la predisposizione di tali norme tecniche, seppure finalizzata anche alla tutela della sicurezza degli edifici, non possa essere ricondotta nell’ambito della “ordine pubblico e sicurezza”, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, (sentenza n. 407 del 2002 confermata, da ultimo con la sentenza n. 162 del 2004) che interpreta restrittivamente il disposto della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, e debba pertanto essere ricompresa nell’ambito della materia “governo del territorio”, per la quale appare preclusa allo Stato l’esercizio di una attività normativa di dettaglio, osservato che le disposizioni recate dall’articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda presso il Ministero dell’economia e delle finanze e stabilisce i criteri di riparto dei medesimi fondi tra le regioni, non appaiono conformi al disposto di cui all’articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, nn. 16, 37 e 320 del 2004) secondo la quale in base al nuovo contesto definito a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione il ricorso a finanziamenti ad hoc da parte dello Stato nei confronti di regioni ed enti locali rischia di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza. esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia soppresso il secondo comma dell’articolo 4, in quanto volto ad attribuire una competenza di tipo normativo di dettaglio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in un ambito materiale riservato alla potestà normativa delle regioni, fatta salva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato;
2) sia soppresso l’articolo 5, che istituisce un Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda, a destinazione vincolata in un ambito materiale attribuito alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.
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